La Cassazione: Le Bombolette Al Peperoncino Non Sono Armi Da Guerra
Con una sentenza del 24 ottobre 2011, depositata il 25 gennaio 2012, la Corte di Cassazione ha condannato una signora al pagamento della sanzione di 120 euro per il porto di strumento atto ad offendere (art. 4 L. 110/75).
Riportano la notizia "Il Sole 24 ORE" e "Justice TV", spiegando quindi che secondo la S.C. costituirebbe contravvenzione, punita con la sanzione appena detta, il porto delle bombolette urticanti a base di oleoresin capsicum, al secolo peperoncino. Nulla di più sbagliato.
Difatti la sentenza non è affatto, come parrebbe, un passo indietro nei confronti della sicurezza e di coloro che vogliono portare con sé un semplice strumento di autodifesa, ma tuttaltro. Sancisce anzi definitivamente la possibilità di portare questi strumenti, nel limite però di ciò che la legge consente.
Era infatti tesi del Pubblico Ministero che la signora, già condannata in appello per la contravvenzione di cui all'art. 4 L. 110/75, avrebbe dovuto essere condannata non per il porto di strumento atto ad offendere, ma per il porto di arma da guerra (art. 4 L. 895/67), considerando il contenuto della bomboletta al pari degli "aggressivi chimici" di cui all'art. 1 L. 110/75 ed all'art. 1 L. 895/67. Cosa che non avrebbe comportato solo una semplice sanzione pecuniaria, ma la pena della reclusione da due a dieci anni, eventualmente da sommarsi alla reclusione da uno a otto anni per la detenzione (che la giurisprudenza tende a sottintendere in caso di porto colto in flagranza). Una bella differenza.
Diranno molti che comunque è stata condannata e questo significa che le bombolette, anche se non sono armi da guerra, non si possono comunque portare. E invece no, in quanto è vero che la signora è stata condannata, ma questo solo in virtù della particolare bomboletta che portava con sé. Nella fattispecie questa conteneva, come specificato nella sentenza, 50ml di contenuto, quantità superiore a quanto stabilito dal decreto del ministero dell'interno (n. 10 del 12 maggio 2011) e fissata nel massimo di 20ml.
La sentenza riconosce quindi che sotto tale limite le bombolette sono prive di capacità offensiva e quindi di liberi vendita, acquisto, detenzione e soprattutto porto. Al contrario, se con contenuto maggiore, non rientrano (come avrebbe voluto una certa giurisprudenza precedente) tra le armi da guerra o comuni da sparo, ma semplicemente tra gli oggetti atti ad offendere. E conseguentemente non possono essere portate (pena la sanzione comminata) ma possono essere acquistate e detenute per la "difesa abitativa". Ipotesi comunque da sconsigliarsi per via del fatto che non dovrebbero essere usate in ambienti chiusi.
Unica pecca della sentenza, a parere di chi scrive, è l'ostinarsi a considerare armi comuni da sparo le bombolette contenenti aggressivi chimici (da cui sono escluse quelle al peperoncino), che invece rientrano a pieno titolo tra le armi da guerra. Errore causato dalla novellazione improvvisata dell'art. 2 L. 110/75, in cui compare tra le possibili armi comuni una presunta categoria di armi "ad emissione di gas", le quali una volta erano le armi a gas compresso (i c.d. "fucili a piumini", per intendersi) e che oggi, nella nuova formulazione stravagante ed insensata, si trovano indicate come "armi ad aria o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule" senza che sia stata però cancellata la vecchia definizione, causa di tanta confusione.
Il testo della sentenza
L'articolo de "Il Sole 24 ORE"
L'articolo de "Justice TV"
